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Legge 06/03/2006 n. 115

TITOLO III Finanziamento

Art. 9 - Finanziamento

a) Gli studi generali della parte comune del progetto della Galleria di base del Brennero, previsti nel programma della Fase II, qualora non siano finanziati dalla concessione di una sovvenzione comunitaria per progetti della Rete Transeuropea di infrastruttura dei trasporti Decisione C (2001) 2654 def./CE], sono finanziati in parti eguali dalle Parti.

b) Ai fini del finanziamento delle Fasi successive alla II, le Parti chiederanno la concessione di sovvenzioni comunitarie nella misura massima consentita, impegnandosi a fare ricorso per il residuo finanziamento a mezzi privati nell'ambito del modello PPP. La quota pubblica dei modello PPP sarą suddivisa in parti eguali tra le Parti.

c) Entrambe le Parti concordano, nell'ambito della prevista modifica della direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, G,U.C.E. n. L 187 del 20/07/1999 pag. 42, di impegnarsi per un finanziamento incrociato sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria della costruzione della Galleria di base del Brennero nella massima misura consentita.

d) Le Parti concordano che l'affidamento di prestazioni va ottimizzato riguardo una realizzazione tempestiva ed economica e che va evitata la suddivisione di incarichi per motivi territoriali.

e) Le Parti concordano che dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), se necessario, i costi per l'esercizio della Galleria saranno suddivisi in parti eguali, qualora non sia stato preso altro accordo in merito.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 10 - Clausola arbitrale

a) Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazioni competenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica.

b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro sei mesi, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia č sottoposta ad un collegio arbitrale la cui decisione sarą obbligatoria.

c) Il collegio arbitrale sarą composto da due membri nominati uno da ciascuna delle Parti e da un terzo membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa dai primi due membri.

d) Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui una delle Parti ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procederą a tale designazione il Presidente della Corte Permanente di Arbitrato su richiesta della Parte pił tempestiva.

Art. 11 - Entrata in vigore Ciascuna delle Parti notifica all'altra Parte il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avrą validitą a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della seconda delle due notifiche. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Vienna, il 30 aprile 2004, in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la repubblica d'Austria

 

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